Divieto di balneazione a Sorrento: Marina Grande e Tonnarella vietate - aprile 2013

La penisola sorrentina con Marina Grande in primo piano da fotografiareale.com
Ancora una volta la stagione balneare a Sorrento rischia di iniziare con il divieto di balneazione a Marina Grande. 
In base all'ordinanza 93 del 9 aprile 2013 il sindaco di Sorrento ha infatti recepito le indicazioni date dall'ARPA Campania ed ha stabilito che non sono ritenute al momento balneabili le acque che da marina grande vanno fino alla Tonnarella. Le prime analisi effettuate dall'ARPAC, non ancora pubblicate sul sito e sulla mappa delle acque balneabili in provincia di Napoli, hanno dato esito sfavorevole, come del resto già accaduto più volte l'anno scorso.
E' assurdo che una perla del turismo italiano quale Sorrento non riesca a risolvere l'oramai annoso problema del cattivo funzionamento del depuratore di Sorrento, che dieci anni fa vessava in condizioni pietose, con il conseguente inquinamento delle acque circostanti.


L'ordinanza nel suo complesso, dal sito web del comune di Sorrento:



Ordinanza n. 93 del 9.4.2013
Prot. 15951 del 9.4.2013

IL SINDACO

Premesso:
- che con l’emanazione del D. Lgs del 30.05.2008 n.116, nel recepire la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, vengono stabilite nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;
Visto il Decreto Interministeriale di attuazione del D. Lgs n. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell’Ambiente in data 30/03/10 che definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché la modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;
Rilevato che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto Tecnico per l’Assessorato alla Sanità, ha provveduto alla valutazione e la classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all’art 7, comma 2 del D. Lgs n. 116/08 comunicando allo stesso assessorato alla Sanità, gli esiti nonché l’individuazione delle acque di mare non adibite alla balneazione e permanentemente vietate alla balneazione:
- che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 772 del 21.12.12 ha individuato per il litorale di Sorrento le zone idonee e non idonee alla balneazione per la stagione balneare 2013, stabilendo altresì che le acque classificate “scarse” e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere normalmente monitorate ai fini ella tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizione di cui all’art 8, comma 1, p.to 4 del D. Lgs 116/08;
- che la stagione balneare inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre;
Considerato che nella succitata delibera di Giunta Regionale della Campania per il litorale di Sorrento la qualità delle acque considerate “scarse” è lo specchio d’acqua contrassegnato dal codice punto di prelievo:
IT015063080006 (Approdo Marina Grande - La Tonnarella - Marina Grande lato Ovest) aventi le seguenti coordinate:
Inizio Log. 14 - 36 - 72 Lat. 40 - 62 - 81
Fine Log. 14 – 36 - 21 Lat. 40 - 62 - 92
in quanto i risultati delle analisi effettuati sui campioni di acqua marina sono risultati sfavorevoli alla balneazione;
Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti di competenza
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 772 21.12.2012;
Visto il D. Lgs 116 del 30. 05. 2008;
Visto il Decreto attuativo 30.03.2010 del D. Lgs n. 116/08;
Visto l’art n. 54, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
il divieto di balneazione dello specchio d’acqua contrassegnato dal codice punto di prelievo IT015063080006 ( Approdo Marina Grande - Tonnarella - Marina Grande lato Ovest ) aventi le seguenti coordinate:
Inizio Log. 14 - 36 - 72 Lat. 40 - 62 - 81
Fine Log. 14 - 36 - 21 Lat. 40 - 62 - 92
con riserva di adottare il provvedimento di revoca del suddetto divieto qualora i risultati delle analisi delle acque effettuate dall’A.R.P.A.C risulteranno favorevoli.
Contestualmente ,
CONFERMA
il divieto permanente di balneazione per il porto di Sorrento avente le seguenti coordinate:
Inizio Log 14, 377926 Lat 40, 629002
Fine Log 14, 373862 Lat 40, 628928
Inoltre,
DISPONE
che i gestori delle attività commerciali, ognuno per le proprie competenze e pertinenze, provvedano ad informare adeguatamente i propri avventori con l’applicazione sugli stabilimenti e sulle aree date in concessione della dovuta segnaletica di riferimento.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato congiuntamente all’Ufficio Manutenzione, dell’applicazione della segnaletica con la scritta “ Divieto di Balneazione” sulle aree interessate.
Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza al Ministero della Sanità, al Ministro dell’Ambiente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, alla Provincia di Napoli, alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, all’Ufficio Locale Marittimo di Sorrento, alla Regione Campania Servizio Ambiente, all’A.R.P.A.C. Napoli, alla Polizia di Stato Sorrento, alla Compagnia Carabinieri di Sorrento, al Servizio Ecologia dell’ASL Napoli 3 Sud. Sant’Agnello, nonché ai Dirigenti del I, II e IV Dipartimento del Comune di Sorrento e al Responsabile dell’Ufficio comunale Demanio, per una più ampia e completa diffusione.

Nessun commento:

©2009-2016 Fabrizio Reale
I testi e le immagini pubblicati sul sito, salvo dove espressamente indicato, sono di proprietà dell'autore del blog. Tutti i diritti sono riservati.
E' vietato l'utilizzo delle fotografie pubblicate senza esplicita autorizzazione da parte dell'autore.
Per quanto riguarda i contenuti testuali, è possibile l'utilizzo per fini non commerciali a patto di citare correttamente il nome dell'autore e la fonte, con link al post utilizzato.
____
Il blog non rappresenta una testata giornalistica,
in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai
sensi della legge n°62 del 7/3/2001